Comune di CASTENASO
Calcolo Dovuto IMU Anno

Comune ubicazione immobile
Categoria/Destinazione d'uso
Rendita catastale
Fabbricato Storico / Inagibile
Alloggio assegnato da IACP o immobiliari coop. edilizie propr. indivisa
Abitazione principale
Aliquota
Quota di possesso (%)
Mesi di possesso
Data inizio possesso




Elenco Immobili
Nr.
Ente
Tipo immobile
Categ
Mesi
% pos.
Rendita
Valore
Aliq.
Imposta
Detrazione
Dovuto
Azioni
Nessun dato disponibile

Modalità pagamento:
Ravveduto
Data pagamento:

Calcolo Importi Dovuti Anno 2013
Terreni
Aree edificabili
Abitazione principale
Altri fabbricati
Ente
Stato
Detrazione totale
Versato
Totali
Acconto
Saldo
Totale


Attenzione: si invita sempre alla verifica dei calcoli con l'ausilio di un professionista.Il Comune non è responsabile di eventuali danni e/o perdite di profitti causati dall'uso di Calcolo IMU che viene fornito gratuitamente così com'è. L'utente con l'ausilio dell'applicazione solleva il Comune da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione stessa.

Nota Informativa

Si informano i contribuenti che entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica) dovrà essere effettuato il versamento in acconto dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013.

Il Comune ha tempo fino al 16 maggio 2013 per deliberare e contestualmente pubblicare sul sito del Ministero le aliquote dell'anno in corso. Nel caso non vengano deliberate le aliquote dovranno essere utilizzate le aliquote deliberate per il 2012.
Se non è stato deliberato nulla nel 2012 si applicheranno le aliquote di base (0,4% per l'abitazione principale, 0,76% ordinaria e 0,2% per i fabbricati strumentali all'attività agricola).

Secondo quanto previsto nel decreto - legge 21 maggio 2013 n.54, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

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